STATUTO dell’Organizzazione di Volontariato

ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO VIMERCATESE

AVOLVI ODV

29 giugno 2022


Origini

L’Associazione Volontariato Vimercatese – AVOLVI è stata costituita in data 16 novembre 1987 conforme al dettato della Legge 266/91 che le aveva attribuito la qualifica di Organizzazione di Volontariato e che le aveva consentito di essere considerata Onlus (Associazione Non Lucrativa Di Utilità Sociale).


Articolo 1 – Denominazione e sede 


1. L’Associazione Volontariato Vimercatese è qualificata dall’acronimo AVOLVI - ODV di seguito in breve, “Associazione”. L’Associazione è un Ente del Terzo Settore, è disciplinata dal presente Statuto e agisce nei limiti del D. Lgs. 117/2017. 


2.  L’Associazione ha sede legale nel Comune di Vimercate e la sua durata è illimitata.


3. Il trasferimento della sede legale all’interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo.


Articolo 2 – Finalità


L’Associazione, d’ispirazione cristiana ma aperta a tutti, e apolitica - senza fini di lucro e con l’azione diretta, personale e gratuita dei propri aderenti - persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. 


Articolo 3 – Attività d’interesse generale 


1. L’Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva le seguenti attività d’interesse generale:

Prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni ai sensi dell’Art. 5 comma 5 D.Lgs. 117/2017.


2. In particolare la missione è quella di 


1) Studiare e conoscere le necessità e i bisogni presenti nella comunità locale, con un’attenzione a tutte le forme e realtà di emarginazione e disadattamento sociale con l’obiettivo di:


2) Informare e sensibilizzare la comunità sui problemi relativi alle forme di emarginazione sociale che si riscontrano nel territorio. 


3) Promuovere e far crescere una partecipazione attiva e una cultura della solidarietà verso le persone che si trovano in situazioni di bisogno e di sofferenza.


4) Promuovere, organizzare e gestire opportuni interventi attraverso:


5) Promuovere e favorire una formazione specifica e permanente dei volontari, degli associati e di tutti coloro che saranno coinvolti nelle attività dell’Associazione.


6) Instaurare, con tutti gli Enti pubblici territoriali, rapporti improntati da spirito di collaborazione.


7) Promuovere un rapporto di collegamento con le altre realtà di base che operano sul territorio nel campo del volontariato sociale e sociosanitario.


Al fine di svolgere le proprie attività, l’Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti.

L’Associazione non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse.


Articolo 4 – Ammissione


1. Possono aderire all’Associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi.


2. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.


3. I soci sono suddivisi in ordinari e onorari.


3.1 I soci ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda e impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, sono ammessi a farne parte dal Consiglio Direttivo.

3.2 I soci onorari sono tutti coloro ai quali il Consiglio Direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell’Associazione.


4. L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, comunicata all’interessato e annotata nel libro degli associati. 


4.1 Nella domanda di ammissione, l’aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell’Associazione.

4.2 L’ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione deliberandone l’iscrizione nel registro degli aderenti all’Associazione.


5. Ciascun associato ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di socio. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell’Associazione. Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del diciottesimo anno di età, dall’esercente la responsabilità genitoriale dei medesimi. E’ esclusa la partecipazione del minore all’elettorato passivo.


Articolo 5 – Diritti e doveri dei soci 


1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione con la quota associativa ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.


2. La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.


3. L’Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun Socio escludendo ogni forma di discriminazione.


4. Ciascun associato ha diritto:


Inoltre gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del Consiglio Direttivo. 


5. Ciascun associato ha il dovere di:


Articolo 6 – Perdita della qualifica di socio 


1.  La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso, scioglimento o esclusione.


2. L’associato può in ogni momento recedere senza oneri dall’Associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all’Associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all’associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell’Associazione.


3. L’associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall’Associazione stessa. L’esclusione dell’associato è prevista in particolare per 


4. La perdita di qualifica di associato è deliberata dal Consiglio Direttivo.


5. La delibera del Consiglio Direttivo che prevede l’esclusione dell’associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all’Assemblea degli associati mediante raccomandata inviata al Presidente dell’Associazione.


6. L’Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall’interessato.


Articolo 7 – Attività di volontariato


1. L’attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.


2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo  e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.


Articolo 8 – Organi sociali


1. Gli organi dell’Associazione sono:


2. Gli organi sociali hanno la durata di 3 (tre) esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.


3. I componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. A essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.


Articolo 9 – Assemblea

 

1. L’Associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l’uguaglianza dei soci.


2. L’Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione. Ogni socio ha diritto a esprimere un voto.


3. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.


4. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta.  Ciascun associato può rappresentare fino a un massimo di tre associati.


5. Non può essere conferita la delega a un componente del Consiglio Direttivo  o di altro organo sociale. 


6. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento dell'approvazione del Consiglio Direttivo.  


Articolo 10 – Competenze dell’Assemblea 


1. L’Assemblea ordinaria ha il compito di:


2. L’Assemblea straordinaria ha il compito di:


Articolo 11 – Convocazione dell’Assemblea


1. L’Assemblea è convocata dal Presidente   dell’Associazione in via ordinaria, almeno una volta l’anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell’Associazione.  


2. L’Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente   o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio Direttivo.


3. L’Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell’avviso di convocazione inviata tramite lettera, o tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell’Associazione. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione dell’ordine del giorno, del luogo, dell’ora e della data dell’adunanza. 


Articolo 12 – Validità dell’Assemblea e modalità di voto


1. L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.


2. L’Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti. 


3. L’Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell’Associazione.


4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l’Assemblea straordinaria delibera con la presenza in proprio o per delega, di almeno tre quarti dei soci in prima convocazione o metà dei soci in seconda convocazione e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.


5. In caso di scioglimento, l’Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell’apposito libro dei soci.


6. All’apertura di ogni seduta, l’Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.


7. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della Associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.


8. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.


9. Di ogni riunione dell’Assemblea è redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente   e dal Segretario, è conservato presso la sede dell’Associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell’Assemblea sono impegnative per tutti i soci.


Articolo 13 – Consiglio Direttivo   


1. Il Consiglio Direttivo  è l’organo di governo e di amministrazione dell’Associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.


2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.


3. Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione elegge il Presidente, ed  è formato da un minimo di 5 (cinque) a un massimo di 15 (quindici) componenti, eletti dall’Assemblea tra gli associati. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti il Presidente   e  uno o più  Vicepresidenti.


4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi.


5. I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di 3 (tre) esercizi e possono essere rieletti. 


Articolo 14 – Competenze del Consiglio Direttivo 


1. Il Consiglio Direttivo ha il compito di:



Articolo 15 – Funzionamento del Consiglio Direttivo

 

1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal Consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall’Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati. Eventuali sostituzioni dei componenti del Consiglio Direttivo effettuate, attraverso cooptazione da parte dello stesso Consiglio, nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea utile. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Di norma si provvede a tali sostituzioni con la nomina del socio o soci che nell’ultima elezione assembleare sono risultati in testa alla graduatoria dei non eletti. 


2. Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. 


3. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno ogni due mesi o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. 


4. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.


5. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. 


6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Delibera per alzata di mano su ogni questione tranne che per decisioni riguardanti le persone che saranno prese a scrutinio segreto. 


7. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo . 


Articolo 16 – Il Presidente 


1. Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, dura in carica 3 (tre) esercizi e può essere rieletto.


2. Il Presidente:



3. In caso di assenza, d’impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.


4. Di fronte ai soci, ai terzi e a tutti i pubblici uffici, la firma del Vicepresidente fa piena prova dell’assenza per impedimento del Presidente.


Articolo 17 – Il segretario 


1. Il Segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e di Consiglio Direttivo, gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione all’associato che lo richieda.


Articolo 18 - Libri sociali 


1. L’Associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:


2. I libri di cui alle lettere a., b., c., e d. sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo . 


3. I verbali di Assemblea e Consiglio Direttivo  devono contenere la data, l’ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all’ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.


4. Ogni verbale deve essere firmato da Presidente e dal Segretario.


Articolo 19 – Risorse economiche




Articolo 20 – Scritture contabili 


1. Il Consiglio Direttivo  gestisce le scritture contabili dell’Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall’art. 13 e dall’art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.


Articolo 21 – Esercizio sociale


1. L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.


2. Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal Consiglio Direttivo  e devono essere approvati dall’Assemblea entro il mese di aprile. 


3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all’art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato. 


4. La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.


5. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all’art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo. 


6. Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell’attività dell’Associazione per l’anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l’oggetto descritti nel presente Statuto ed evidenziando i risultati attesi.


7. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio Direttivo  e devono essere discussi e approvati dall’Assemblea entro il mese di aprile di ogni anno.


Articolo 22 – Divieto di distribuzione degli utili


1. L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017. 


2. Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.


Articolo 23 – Assicurazione dei volontari 


1. Tutti gli associati che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.


2. L’Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.


Articolo 24 – Devoluzione del patrimonio 


1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all’art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall’Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l’Assemblea non individui l’ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell’art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.


Articolo 25 – Disposizioni finali 


1. Per quanto non è previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia e ai principi generali dell’ordinamento giuridico. 




Il presente Statuto entra in vigore a  decorrere dal 1° gennaio dell’esercizio sociale successivo all’iscrizione dell’Associazione nel Registro Unico Nazione del Terzo Settore  di cui all’articolo 45 D.Lgs. 117/2017.